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  1. Posted 9/4/2010, 12:09
    Sistemi italiani

    La situazione italiana è complessa e differenziata a seconda del tipo di elezione. Il sistema proporzionale puro, in auge per tutte le elezioni italiane prima del 1993, è ancora usato per le elezioni del Parlamento europeo.

    Anche i restanti appuntamenti elettorali si svolgono sulla base di sistemi elettorali proporzionali, ma significativamente corretti con premi di maggioranza variamente assegnati:

    * nel sistema di elezione dei Consigli regionali il Presidente della Regione è di norma eletto direttamente dai cittadini in un turno unico di votazioni, il Consiglio regionale è eletto contestualmente al Presidente con un sistema misto: in gran parte proporzionale, in piccola parte consistente in un premio di maggioranza.

    * nelle elezioni comunali per i comuni con meno di 15 mila abitanti, e nelle elezioni circoscrizionali, alla lista del candidato vincitore viene assegnato almeno il 66% dei seggi. Anche in questo caso è previsto il voto di preferenza;

    * nelle elezioni provinciali e nelle elezioni comunali per i centri maggiori, alla coalizione di liste collegate al Sindaco o al Presidente eletto (che in tal caso devono aver ottenuto la maggioranza assoluta, ricorrendosi in caso contrario ad un ballottaggio), viene garantito almeno il 60% dei seggi assembleari; all'interno della coalizione di maggioranza, e fra le liste di minoranza, la distribuzione dei seggi avviene in maniera proporzionale.

    * nelle elezioni politiche, la riforma del 2005 che ha riportato al voto di lista, ha introdotto, con modalità differenziate fra le due Camere, una quota minima di seggi pari al 55% assegnata alla coalizione meglio piazzata nella tornata elettorale. È un sistema abbastanza simile a quello appena descritto relativo alle province e ai Comuni maggiori.

    Le regioni a statuto speciale emanano proprie legge elettorali a tutti i livelli, dalle comunali alle elezioni politiche.

    Attuale legge elettorale:

    La legge nº 270 del 21 dicembre 2005 è l'attuale legge elettorale italiana. È stata scritta principalmente dal Ministro Roberto Calderoli, definita dallo stesso in un'intervista «una porcata»[1] e denominata proprio per questo Porcellum dal politologo Giovanni Sartori. Sostituì le leggi 276 e 277 del 1993 (c.d. Mattarellum), introducendo un sistema radicalmente differente. Fu approvata con i voti della maggioranza parlamentare (principalmente Forza Italia, Alleanza Nazionale, Unione dei Democratici Cristiani, Lega Nord), senza il consenso dell'opposizione (principalmente Italia dei Valori, Democratici di Sinistra, Margherita, Rifondazione comunista), che l'ha duramente criticata e contrastata.[2] Ha modificato il precedente meccanismo misto, per 3/4 a ripartizione maggioritaria dei seggi, in favore di un sistema proporzionale corretto, a coalizione, con premio di maggioranza ed elezione di più parlamentari contemporaneamente in collegi estesi, senza possibilità di indicare preferenze.

    Punti salienti della legge sono:

    * Abolizione dei collegi uninominali: l'elettore precedentemente poteva votare su due schede per la Camera dei Deputati e una scheda per il Senato, mentre la parte proporzionale alla Camera veniva espressa con la seconda scheda, dando la possibilità di scegliere una lista, al Senato si procedeva a un recupero su base regionale fra i non eletti all'uninominale.

    * Liste bloccate: con l'attuale sistema, replicante quello in vigore per la quota proporzionale prevista dal precedente Mattarellum, l'elettore si limita a votare solo per delle liste di candidati, senza la possibilità, come si verifica tuttora per le elezioni europee, regionali e comunali, d'indicare preferenze. L'elezione dei parlamentari dipende quindi completamente dalle scelte e dalle graduatorie stabilite dai partiti.

    * Premio di maggioranza: viene garantito un minimo di 340 seggi alla Camera dei Deputati alla coalizione che ottiene la maggioranza relativa dei voti. Da notare che 12 seggi, assegnati alla "circoscrizione Estero", sono contemplati a parte, come anche il seggio della Valle d'Aosta. I voti della Valle d'Aosta[3] e degli italiani all'estero non sono calcolati nemmeno nella determinazione della coalizione vincente. Per quanto concerne il Senato, il premio di maggioranza è invece garantito su base regionale[4], in modo da assicurare alla coalizione vincente in una determinata regione almeno il 55% dei seggi ad essa assegnati.

    * Programma elettorale e capo della forza politica: la legge prevede l'obbligo, contestualmente alla presentazione dei simboli elettorali, per ciascuna forza politica di depositare il proprio programma e di indicare il proprio capo.

    * Coalizioni: la legge prevede la possibilità di apparentamento reciproco fra più liste, raggruppate così in coalizioni. Il programma ed il capo della forza politica, in caso di coalizione, devono essere unici: in questo caso viene assunta la denominazione di Capo della coalizione. Egli tecnicamente non è candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, poiché spetta al Presidente della Repubblica la nomina a quell'incarico.

    * Soglie di sbarramento: per ottenere seggi alla Camera, ogni coalizione deve ottenere almeno il 10% dei voti nazionali; per quanto concerne le liste non collegate la soglia minima viene ridotta al 4%. La stessa soglia viene applicata alle liste collegate ad una coalizione che non ha superato lo sbarramento. Le liste collegate ad una coalizione che abbia superato la soglia prescritta, partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 2% dei voti, o se rappresentano la maggiore delle forze al di sotto di questa soglia all'interno della stessa (il cosiddetto miglior perdente). Al Senato le soglie di sbarramento (da superare a livello regionale) sono pari al 20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate, 8% per le liste non coalizzate e per le liste che si sono presentate in coalizioni che non abbiano conseguito il 20%. Questo metodo ricorda quello della legge elettorale usata in Toscana, che prevede simili sbarramenti.

    * Minoranze linguistiche: le liste delle minoranze linguistiche riconosciute coalizzate o non, potranno comunque accedere al riparto dei seggi per la Camera dei Deputati ottenendo almeno il 20% dei voti nella circoscrizione in cui concorrono. Come già descritto, per il Senato della Repubblica è stato previsto che 6 dei 7 seggi spettanti al Trentino-Alto Adige siano assegnati tramite collegi uninominali, mantenendo in quest'unica Regione il meccanismo previsto dal previgente Mattarellum.

    La legge ha introdotto la novità delle circoscrizioni estere, che permettono di eleggere 12 seggi alla Camera dei Deputati (6 in Europa, 3 in America Meridionale, 2 in America Settentrionale e Centrale, 1 in Africa, Asia, Oceania e Antartide) e 6 seggi al Senato della Repubblica (2 in Europa, 2 in America Meridionale, 1 in America Settentrionale e Centrale e 1 in Africa, Asia, Oceania e Antartide).

    Schema logico

    I passaggi logici in base al quale la legge in oggetto assegna i 617 seggi in palio alla Camera dei Deputati per il Collegio unico nazionale sono quelli di seguito riportati[5]:

    1. si determinano i voti validi, assommando le schede votate depurate da quelle bianche e nulle;
    2. si determinano le coalizioni che abbiano superato la soglia del 10% dei voti validi;
    3. tra le liste che non facciano parte di coalizioni che rispettino il punto 2, si determinano quelle che abbiano superato la soglia del 4% dei voti validi;
    4. tra le liste che non facciano parte di coalizioni che rispettino il punto 2, e che si siano presentate unicamente in Trentino-Alto Adige o unicamente in Friuli-Venezia Giulia, si individuano quelle che abbiano superato il 20% dei voti nella propria Regione;
    5. tutti i voti espressi per liste che non rispettino nessuna delle clausole previste al punto 2 o al 3 o al 4, sono definitivamente eliminati in quanto voti inefficaci;
    6. si procede ad una ripartizione virtuale dei seggi utilizzando il metodo del quoziente
    7. se in base al conteggio di cui al punto 6, la coalizione più votata si è vista attribuire almeno 340 seggi, il calcolo virtuale effettuato diviene reale e definitivo;
    8. se in base al conteggio di cui al punto 6, la coalizione più votata non ha raggiunto la soglia di 340 seggi, questi le vengono assegnati d'ufficio;
    9. nel caso di cui al punto 8, si procede al ricalcolo reale e definitivo dei seggi attribuiti alle minoranze, procedendo nella stessa maniera di cui al punto 6
    10. si procede quindi alla suddivisione interna dei seggi attribuiti alla coalizione di maggioranza e a quelle di minoranza, assegnandoli alle singole liste componenti. A tal fine, vengono considerate unicamente le liste che abbiano ottenuto il 2% dei voti validi di cui al punto 1, oppure che siano, all'interno di ciascuna coalizione, la lista più votata fra quelle che non abbiano raggiunto il 2%, oppure che abbiano superato il 20% dei voti in Trentino-Alto Adige o in Friuli-Venezia Giulia, se si sono presentate unicamente in una di quelle due Regioni;
    11. per l'individuazione dei seggi da attribuire alle liste che abbiano rispettato almeno una delle clausole di sbarramento di cui al punto 10, si procede in modo simile al meccanismo di cui al punto 6,
    12. la distribuzione dei 617 seggi della Camera fra le singole liste è ora definitiva. La legge suddivide i seggi guadagnati da ogni lista fra le circoscrizioni, in proporzione ai voti ottenuti da ogni lista locale.

    Ai 617 seggi così assegnati, si unisce quello uninominale attribuito alla Valle d'Aosta, e i 12 seggi appannaggio dei cittadini italiani all'estero, suddivisi col metodo proporzionale e possibilità di voto di preferenza. La composizione della Camera dei Deputati è così delineata.

    Per quanto riguarda il Senato, la ripartizione avviene a livello regionale con uno schema del tutto simile a quello previsto per la Camera. Rispetto al meccanismo sopra illustrato e relativo a Montecitorio, quello individuante la composizione di Palazzo Madama si discosta nei seguenti punti:

    * il conteggio dei voti è effettuato per ogni singola Regione, e nessuna valenza ha la sommatoria nazionale dei voti delle liste politiche;
    * la soglia di cui al punto 2 è elevata al 20% dei voti validi;
    * la soglia di cui al punto 3 è elevata all'8% dei voti validi;
    * la suddivisione dei seggi avviene in base al numero di scranni, costituzionalmente immodificabile, assegnato a ciascuna Regione, mentre il premio di maggioranza regionale è fissato al 55% dei seggi;
    * la soglia di sbarramento di cui al punto 10 diviene unica ed individuata nel 3% dei voti validi.



    Effetti particolari

    Nelle elezioni politiche del 2006 si erano schierate 2 coalizioni che avevano spartito tutti i voti quasi ugualmente, ottenendo una maggioranza di Governo veramente pareggiata all'opposizione. Nelle elezioni politiche 2008, invece, a causa anche della deflagrazione della coalizione L'Ulivo creata da Romano Prodi, e a causa della scelta dell'UDC e del partito La Destra di staccarsi dalla coalizione Lega Nord-PDL c'è stato un cambiamento radicale della configurazione politica. Oltre a due coalizioni che si spartivano l'80% dei voti, si sono presentati altri partiti che non superando le soglie di sbarramento, ora applicabili, non sono entrati in Parlamento. Gli unici Partiti politici italiani rimasti indenni dagli sbarramenti sono così quelli della coalizione Lega Nord-PDL-MPA, quelli della coalizione PD-Italia dei Valori e infine, l'UDC, riuscito ad entrare alla Camera dei Deputati con 36 seggi e al Senato della Repubblica con 3. In questo modo sono stati esclusi dalla rappresentanza parlamentare alla Camera dei Deputati più del 10% dei voti dei cittadini italiani, con valori simili al Senato.

    Il referendum

    Nel 2007 un gruppo di promotori, tra cui spiccano i nomi di Mario Segni e Giovanni Guzzetta hanno raccolto le firme necessarie per proporre un referendum, che cancellasse alcune parti della legge elettorale per modificarne il significato (in modo simile a quanto operato nel 1993 prima del Mattarellum). Inizialmente aveva ricevuto il sostegno di politici di entrambi gli schieramenti, come Gianfranco Fini e Arturo Parisi. Il cambiamento dello scenario politico ha portato, specie nel centro-sinistra, a un nuova riflessione sui referendum.

    I tre quesiti del referendum sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale, ma la votazione è stata rimandata al giugno 2009 a causa della caduta del Governo Prodi II. Essi prevedevano da una parte l'abolizione del collegamento tra liste, togliendo la possibilità di collegarsi creando coalizioni: il premio di maggioranza sarebbe così andato alla lista singola che avesse raccolto più voti; d'altra parte, l'abolizione della facoltà di candidare una stessa persona in più collegi differenti avrebbe eliminato la pratica del cosiddetto "ripescaggio": la persona eletta in più collegi può scegliere in quale collegio convalidare l'elezione, in questo modo rendendo eletto anche il primo dei non eletti.

  2. Posted 9/4/2010, 11:08
    Sistema Elettorale

    Il sistema elettorale è costituito dall’insieme delle regole che si adottano in una democrazia rappresentativa per trasformare le preferenze degli elettori in voti e i voti in seggi.

    Un sistema elettorale è composto da due elementi fondamentali: il sistema di votazione e il metodo per l'attribuzione seggi. Quest'ultimo richiede l’applicazione di una formula matematica predefinita, che viene detta formula elettorale.

    Tradizionalmente, la formula elettorale era classificabile in due grandi categorie:

    * formule maggioritarie (che sono le più antiche e tendono a premiare i candidati o partiti vincitori in collegi uninominali o plurinominali);
    * formule proporzionali (che sono state elaborate a partire dalla seconda metà dell’Ottocento e tendono a stabilire un rapporto proporzionale tra i voti ottenuti da un partito ed i seggi ad esso assegnati).

    A partire dagli anni Novanta si è fatta sempre più ampia una terza categoria, quella dei

    * sistemi misti.

    Nelle formule appartenenti a tale terza categoria compaiono elementi caratterizzanti di entrambe le due precedenti categorie, talvolta relazionati tra di loro

    Il sistema maggioritario

    Il sistema elettorale maggioritario è quello matematicamente più semplice ed ha accompagnato le prime forme di rappresentanza politica diretta, nel mondo classico (Grecia) e fin dal Seicento (mondo anglosassone).

    Oggigiorno in Italia vige per l’elezione della Camera un sistema maggioritario plurinominale], nell’ambito di un Collegio Unico Nazionale: ]il partito o la coalizione che ottenga la maggioranza relativa (anche soltanto per un voto) ha diritto al 55% dei seggi (tranne l'assai difficile ipotesi che su base proporzionale gliene spettino di più).

    Questo sistema è stato modellato sull’esempio di quello introdotto nel 1993 per l’elezione dei Sindaci e di quello del 1995 per l’elezione dei Consigli regionali[3]. Non risulta che abbia altri precedenti storici, sicché questa tipologia di formula elettorale viene a configurarsi come una specificità tutta italiana. I suoi effetti sulla governabilità del Paese sono attenuati dalla contemporanea presenza di una diversa formula per l’assegnazione dei seggi del Senato: è prevista sempre una riserva del 55% dei seggi in favore del partito o della coalizione di maggioranza relativa, ma il conteggio viene effettuato Regione per Regione. Ciò fa sì che al Senato vi sia molto più equilibrio, in quanto è usuale che la coalizione seconda classificata a livello nazionale risulti vincitrice in un numero significativo di Regioni. Infatti, in Italia entrambe le Camere sono elette a suffragio universale ed entrambe votano la "Fiducia" al Governo (c.d. bicameralismo perfetto); cosa che non avviene in Gran Bretagna, Francia e Germania.

    Queste formule maggioritarie, basate su collegi plurinominali e caratterizzate da una “riserva di seggi” in favore del vincitore, sono dette di voto limitato, in quanto nacquero alla fine dell’Ottocento in un’ottica inversa a quella attuale: non per garantire una maggioranza sicura allo schieramento vincitore, bensì per garantire una rappresentanza alle minoranze. Queste ultime, infatti, rischiavano di ottenere pochi seggi (o addirittura nessuno) nell’ambito dei collegi plurinominali classici, in cui tutti i seggi in palio venivano assegnati allo schieramento vincitore.

    Nella prassi, il voto limitato tende spesso ad essere confuso con il sistema proporzionale con premio di maggioranza. Quest’ultimo, tuttavia, se ne differenzia in quanto attribuisce un bonus di seggi supplementari soltanto al partito o alla coalizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (cioè il 50%+1); mentre, come si è detto, la “riserva di seggi” prevista dalle formule di voto limitato premia il partito o la coalizione di maggioranza relativa.

    In Gran Bretagna, Stati Uniti, India ed in Francia il sistema maggioritario è basato su un collegio uninominale in ciascuno dei quali è in palio un unico seggio, che viene assegnato al candidato che ottiene il maggior numero di voti; a differenza di quanto comunemente si pensa, il sistema uninominale così posto in essere è il punto di approdo di un lungo cammino, dato che sia in Gran Bretagna che in Francia si era partiti dall’utilizzo di sistemi plurinominali .

    Il sistema uninominale

    In un contesto uninominale, in linea di principio, ci sono due metodi per designare il rappresentante di un determinato collegio: uno nel quale vince l'elezione chi ottiene la maggioranza relativa dei voti qualunque essa sia, e un secondo in cui vince solo chi ottiene la maggioranza assoluta, il 50%+1 delle preferenze. In quest'ultima ipotesi, non essendo improbabile che il corpo elettorale si frazioni non indicando alcun candidato vincente, è da prevedersi di norma un secondo turno di votazioni,

    Possiamo dunque distinguere fra due sistemi elettorali uninominali.

    * Il sistema uninominale a un turno o plurality con maggioranza relativa: trattasi del più semplice e più antico meccanismo elettorale in assoluto, prevedendo la vittoria del candidato avente riportato il maggior numero di preferenze. È il sistema in vigore nel Regno Unito e nella stragrande maggioranza degli Stati Uniti[7]. Questo tipo di scrutinio tende a sovrarappresentare i partiti più grandi, a parziale detrimento di quelli medi ma soprattutto di quelli piccoli[8]. Nel caso di un sistema partitico stabile e ben consolidato, questo metodo comporta inoltre una tendenza naturale degli elettori al voto strategico in caso di evidente incapacità o impossibilità di vittoria del candidato preferito.

    Voti % Risultato
    Candidato A 49 000 41,5 % ELETTO
    Candidato B 38 000 32,2 % Battuto
    Candidato C 22 000 18,6 % Battuto
    Candidato D 9 000 7,6 % Battuto
    TOTALE 118 000 100 %

    *Il sistema uninominale a doppio turno o majority: tale tipo di scrutinio pone la clausola del raggiungimento della maggioranza assoluta per ottenere l'elezione di un candidato al primo turno, ricorrendosi in caso contrario ad un secondo appuntamento elettorale. Il numero di candidati ammessi a questo secondo turno divide questo tipo di scrutinio in due sottosistemi: il primo, il più classico, è quello che vede contendersi il seggio i due candidati più votati al primo turno (in tale ipotesi, il secondo turno assume il nome di ballottaggio); il secondo, utilizzato attualmente in Francia, elimina dalla contesa solamente i candidati che non abbiano raggiunto una determinata soglia, consentendo quindi l'eleggibilità nella seconda tornata anche a maggioranza relativa. Il sistema a doppio turno incoraggia l’elettore a esprimere un voto sincero al primo turno, mentre comporta la tendenza al voto strategico nella seconda tornata.

    Voti % Risultato
    Candidato A 49 000 41,5 % Ammesso al secondo turno
    Candidato B 38 000 32,2 % Ammesso al secondo turno
    Candidato C 22 000 18,6 % Eliminato
    Candidato D 9 000 7,6 % Eliminato
    TOTALE 118 000 100 %
    Voti % Risultato
    Candidato A 49 500 49,5 % Battuto
    Candidato B 50 500 50,5 % ELETTO
    TOTALE 100 000 100 %


    La particolarità del sistema elettorale uninominale – specie di quello basato sulla maggioranza relativa – è quella di distorcere la rappresentatività aumentando la vittoria in termini di seggi del primo partito o coalizione a danno relativo del secondo e a gravissimo danno del terzo partito. Per esempio, dati tre partiti A, B e C che si classifichino rispettivamente primo (45% dei voti), secondo (30%), e terzo (25%), è facile immaginare che - sempre per esempio - il primo otterrà il 55% dei seggi, il secondo 30% e il terzo 15%. Ovviamente, per i partiti, con questo sistema elettorale, è più importante vincere di misura in più collegi possibili che non vincere in pochi collegi con alta maggioranza.

    All'interno dei sistemi uninominali poi, quelli a doppio turno tendono a premiare i partiti di centro, mentre quelli a turno unico favoriscono formazioni ideologicamente più schierate. Il motivo di ciò è facilmente comprensibile: se si va al ballottaggio, qualora vi sia presente un partito di centro che parta anche da una posizione di svantaggio, esso ne uscirà tendenzialmente vincitore, perché saprà, meglio del suo avversario, attrarre i voti dei partiti esclusi: quelli di sinistra se si troverà a confrontarsi con un avversario di destra o viceversa.

    Il sistema proporzionale

    Elemento caratterizzante del sistema proporzionale è l'assegnazione dei seggi in circoscrizioni elettorali plurinominali, suddividendoli fra le varie liste in proporzione ai voti ottenuti. Si presenta quindi come un sistema elettorale basato sulla democraticità e rappresentatività in quanto permette di fotografare la situazione reale del Paese.

    Aspetto positivo, quindi, che salta subito all'occhio è la possibilità di una rappresentanza parlamentare che rifletta in maniera meno distorta possibile la reale situazione politica di un paese, con una significativa tutela delle minoranze. Qualora i partiti siano notevolmente frazionati, però, il proporzionale riflette questo frazionamento reale in parlamento e la formazione di un governo richiede coalizioni che uniscano più partiti, con conseguente forte instabilità.

    I meccanismi proporzionali sono essenzialmente due: quello del quoziente e i più alti resti, e quello dei divisori e le più alte medie.

    Meccanismi proporzionali

    Nella prima famiglia di metodi proporzionali, si stabilisce un quoziente elettorale che sarà il costo di un seggio in termini di voti, e si vede quante volte tale quoziente entra nel totale dei voti che una lista ha preso in una circoscrizione.

    Nella seconda famiglia di metodi proporzionali, quello dei divisori e le più alte medie, si dividono i voti totali di ciascuna lista di candidati in un collegio per una serie di coefficienti lunga fino al numero di seggi da assegnare nel collegio, e si assegnano i seggi alle liste in base ai risultati in ordine decrescente, fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.

    Voto di preferenza

    Il sistema proporzionale può prevedere o meno la possibilità per l'elettore di esprimere una o più preferenze per un candidato all'interno della lista votata. In questo caso, vengono eletti nell'ambito di ogni lista i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze. Se invece non è previsto il voto di preferenza, i candidati vengono scelti secondo l'ordine in cui compaiono in lista, delegando ai partiti l'individuazione degli eletti: si parla in questo caso di lista bloccata.

    Il voto di preferenza ha benefici controversi. A favore vi è la maggiore possibilità di scelta per l'elettore; contro vi è il fatto che il singolo candidato, per ottenere la preferenza, è costretto ad una costosa campagna elettorale personale, e la necessità di raccogliere i fondi necessari può potenzialmente stimolare episodi di corruzione.

    Sistemi corretti (o misti)

    Come abbiamo visto, non esiste un sistema elettorale che si possa considerare perfetto, ma entrambi i tipi possiedono i propri vantaggi e i propri svantaggi. Per ovviare a tali inconvenienti, cercando di recuperare le caratteristiche positive di ciascun sistema ma limitando quelle negative, si sono col tempo andati ad elaborare sistemi corretti, o misti, dei due modelli originari.

    * Sistemi maggioritari corretti

    L'aspetto negativo del maggioritario è, lo abbiamo visto, la scarsa, se non nulla, rappresentanza e di conseguenza tutela delle formazioni politiche minori. Per ovviare a tale problema, è stata proposta e talvolta adottata (ma solo in tempi molto recenti, dal 1993 in avanti) l'introduzione di quote proporzionali: la maggior parte dei seggi viene assegnata con criterio maggioritario uninominale, mentre una parte viene assegnata con criterio proporzionale.

    Il primo esempio in tal senso venne costituito dalle leggi italiane 276 e 277 del 1993, relative rispettivamente all’elezione del Senato ed all’elezione della Camera. Esse erano entrambe caratterizzate dall’assegnazione di circa il 75% dei seggi in collegi maggioritari uninominale; e del restante 25% con criterio proporzionale, previo lo scorporo dei voti ottenuti dai vincitori dei collegi uninominali. La conseguenza era che il riparto proporzionale ridimensionava di molto l’effetto maggioritario determinato dal collegio uninominale, portando la coalizione vincitrice a disporre di un ridotto numero di seggi di vantaggio sull’opposizione. Un ulteriore elemento di debolezza dei Governi fu determinato dal fatto che, in tal modo, divenivano determinanti i seggi ottenuti dalle liste minoritarie od estremiste, all’interno della coalizione vincitrice

    * Sistemi proporzionali corretti

    Si è detto che l'inconveniente maggiore provocato dalla proporzionale è quello di creare instabilità governativa, sia perché, garantendo i partiti minori, consegna loro in verità la possibilità di condizionare i governi in misura ben maggiore del proprio reale peso elettorale, sia perché, a causa dell'alta frammentazione, le maggioranze sono spesso assai risicate

    Per ovviare al primo inconveniente, sono stati elaborati sistemi che limitino il meccanismo proporzionale sottraendo i partiti minori ai benefici che esso fornirebbe loro. Esistono due metodi, uno implicito ed uno esplicito, per ottenere tale scopo:

    A - quello implicito si ottiene limitando la dimensione delle circoscrizioni elettorali. Caratteristica saliente della proporzionale rispetto al maggioritario è, lo abbiamo visto, l'ampio numero di elettori, e conseguentemente seggi, compresi nella circoscrizione proporzionale rispetto ai collegi maggioritari. Riducendo l'ampiezza della circoscrizioni, dunque, si riduce il tasso di proporzionalità del sistema, diminuendo le probabilità dei partiti minori di ottenere i pochi seggi disponibili in ciascuna delle succitate circoscrizioni. È il meccanismo previsto dal sistema elettorale spagnolo e, de facto, dal sistema elettorale svizzero per la Camera bassa elvetica.

    B - quello esplicito consiste nell'introdurre una clausola di sbarramento (o di accesso), cioè una percentuale minima di voti che il partito deve ottenere per poter entrare in Parlamento. Ne è esempio il sistema elettorale tedesco che stabilisce di regola nel 5% la soglia minima di voti necessari per entrare a far parte del Bundestag.

    Per aggirare invece il secondo problema, quello delle scarse maggioranze su cui si basano solitamente i governi nati da elezioni proporzionali, un meccanismo tipico (ma assai poco utilizzato nel mondo) è quello di attribuire un premio di maggioranza (bonus), consistente in una quota variabile di seggi assegnati “in regalo” alla lista o coalizione vincitrice della tornata elettorale, qualora non abbia già raggiunto un livello predeterminato di seggi. Tale sistema costringe i partiti a coalizzarsi fin da prima delle elezioni come accade col maggioritario.
  3. Posted 9/4/2010, 10:10

    Approfondimenti



    Circoscrizione elettorale

    È detta circoscrizione elettorale o collegio elettorale o distretto elettorale ciascuna delle parti in cui è suddiviso il territorio di uno stato o altro ente territoriale per l'elezione di un organo collegiale, tipicamente un'assemblea rappresentativa, quale una camera del parlamento. Va notato che il termine collegio elettorale ha, rispetto agli altri due, significato più ampio, designando anche raggruppamenti di elettori basati su criteri diversi da quello territoriale.

    La circoscrizione (o distretto o collegio) è uninominale quando elegge un solo membro dell'organo collegiale, plurinominale quando ne elegge più di uno.


    Ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica il territorio nazionale italiano è diviso in 20 circoscrizioni, ognuna coincidente con una regione. Questo in coerenza con l'articolo 57 della Costituzione, secondo il quale il Senato è eletto "a base regionale". Lo stesso articolo prevede che la ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione, facendo tuttavia in modo che ogni regione abbia almeno sette senatori, salvo la Valle d'Aosta, che ne ha uno, e il Molise, che ne ha due.
    Circoscrizioni elettorali per la Camera dei Deputati

    Ai fini dell'elezione della Camera dei deputati il territorio nazionale è diviso in 26 circoscrizioni, alcune delle quali coincidono con una regione mentre le regioni più popolose sono divise in più circoscrizioni. In questo caso le circoscrizioni non sono stabilite dalla Costituzione ma dalla legge ordinaria (legge 4 agosto 1993, n. 277, cd. Legge Mattarella). L'articolo 56 della Costituzione stabilisce che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione

  4. Posted 9/4/2010, 09:41
    Pillole di politichese:

    (fonte wikipedia)

    Circoscrizione elettorale:è detta circoscrizione elettorale o collegio elettorale ciascuna delle parti in cui è suddiviso il territorio di uno stato o altro ente territoriale per l'elezione di un organo collegiale

    Sistema Elettorale: è costituito dall’insieme delle regole che si adottano in una democrazia rappresentativa per trasformare le preferenze degli elettori in voti e i voti in seggi.

    Un sistema elettorale è composto da due elementi fondamentali: il sistema di votazione e il metodo per l'attribuzione seggi. Quest'ultimo richiede l’applicazione di una formula matematica predefinita, che viene detta formula elettorale.

    Sistema maggioritario: il partito o la coalizione che ottenga la maggioranza relativa (anche soltanto per un voto) ha diritto al 55% dei seggi

    Il sistema uninominale :prevede la designazione del rappresentante unico di un determinato collegio tramite due metodi:
    - a un turno con maggioranza relativa: trattasi del più semplice e più antico meccanismo elettorale in assoluto, prevedendo la vittoria del candidato avente riportato il maggior numero di preferenze.
    - a doppio turno : pone la clausola del raggiungimento della maggioranza assoluta per ottenere l'elezione di un candidato al primo turno, ricorrendosi in caso contrario ad un secondo appuntamento elettorale.(in genere detto ballottaggio)

    Il sistema proporzionale: prevede l'assegnazione dei seggi in circoscrizioni elettorali plurinominali, suddividendoli fra le varie liste in proporzione ai voti ottenuti sulla base di specifici meccanismi di proporzionamento.

    Voto di preferenza: Il sistema proporzionale può prevedere o meno la possibilità per l'elettore di esprimere una o più preferenze per un candidato all'interno della lista votata.

    Sistemi misti o corretti (maggioritario+proporzionale):

    si suddividono in:

    Sistemi maggioritari corretti: il sistema maggioritario si presenta come un sistema stabile a garanzia della governabilità. Tuttavia l'aspetto negativo del maggioritario è la scarsa, se non nulla, rappresentanza e di conseguenza tutela delle formazioni politiche minori. Per ovviare a tale problema, è stata proposta e talvolta adottata l'introduzione di quote proporzionali: la maggior parte dei seggi viene assegnata con criterio maggioritario uninominale, mentre una parte viene assegnata con criterio proporzionale.

    Sistemi proporzionali corretti : il sistema proporzionale si presenta come un sistema elettorale basato sulla democraticità e rappresentatività in quanto permette di fotografare la situazione reale del Paese.
    Tuttavia l'inconveniente maggiore provocato dalla proporzionale è quello di creare instabilità governativa perché, garantendo i partiti minori, consegna loro in verità la possibilità di condizionare i governi in misura ben maggiore del proprio reale peso elettorale.. Inoltre qualora i partiti siano notevolmente frazionati, il proporzionale riflette questo frazionamento reale in parlamento e la formazione di un governo richiede coalizioni che uniscano più partiti, con conseguente forte instabilità.

    Per ovviare a tale problema viene utilizzata una clausola di sbarramento , cioè una percentuale minima di voti che il partito deve ottenere per poter entrare in Parlamento.

    Sistemi Italiani :la situazione italiana è complessa e differenziata a seconda del tipo di elezione. Il sistema proporzionale puro, in auge per tutte le elezioni italiane prima del 1993, è ancora usato per le elezioni del Parlamento europeo.
    Anche i restanti appuntamenti elettorali si svolgono sulla base di sistemi elettorali proporzionali, ma significativamente corretti con premi di maggioranza variamente assegnati a seconda del tipo di elezione.

    Legge elettorale attuale : è la legge 270 del 21 dicembre 2005 detta anche Porcellum (perchè definita dal suo stesso autore, Calderoli, una porcata).

    Punti salienti:

    -abolizione dei collegi uninominali (si vota con un collegio unico nazionale per la Camera e su base regionale per il Senato) e abolizione della scheda per la quota proporzionale della Camera.
    -liste bloccate (non si votano preferenze)
    -Premio di maggioranza: viene garantito un minimo di 340 seggi alla Camera alla coalizione maggioritaria
    -Coalizioni: la legge prevede la possibilità di apparentamento reciproco fra più liste.
    Soglie di sbarramento: per ottenere seggi alla Camera, ogni coalizione deve ottenere almeno il 10% dei voti ; per quanto concerne le liste non collegate la soglia minima viene ridotta al 4%. Al Senato le soglie di sbarramento (da superare a livello regionale) sono pari al 20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate, 8% per le liste non coalizzate.

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