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  1. dango
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    Sistemi italiani

    La situazione italiana è complessa e differenziata a seconda del tipo di elezione. Il sistema proporzionale puro, in auge per tutte le elezioni italiane prima del 1993, è ancora usato per le elezioni del Parlamento europeo.

    Anche i restanti appuntamenti elettorali si svolgono sulla base di sistemi elettorali proporzionali, ma significativamente corretti con premi di maggioranza variamente assegnati:

    * nel sistema di elezione dei Consigli regionali il Presidente della Regione è di norma eletto direttamente dai cittadini in un turno unico di votazioni, il Consiglio regionale è eletto contestualmente al Presidente con un sistema misto: in gran parte proporzionale, in piccola parte consistente in un premio di maggioranza.

    * nelle elezioni comunali per i comuni con meno di 15 mila abitanti, e nelle elezioni circoscrizionali, alla lista del candidato vincitore viene assegnato almeno il 66% dei seggi. Anche in questo caso è previsto il voto di preferenza;

    * nelle elezioni provinciali e nelle elezioni comunali per i centri maggiori, alla coalizione di liste collegate al Sindaco o al Presidente eletto (che in tal caso devono aver ottenuto la maggioranza assoluta, ricorrendosi in caso contrario ad un ballottaggio), viene garantito almeno il 60% dei seggi assembleari; all'interno della coalizione di maggioranza, e fra le liste di minoranza, la distribuzione dei seggi avviene in maniera proporzionale.

    * nelle elezioni politiche, la riforma del 2005 che ha riportato al voto di lista, ha introdotto, con modalità differenziate fra le due Camere, una quota minima di seggi pari al 55% assegnata alla coalizione meglio piazzata nella tornata elettorale. È un sistema abbastanza simile a quello appena descritto relativo alle province e ai Comuni maggiori.

    Le regioni a statuto speciale emanano proprie legge elettorali a tutti i livelli, dalle comunali alle elezioni politiche.

    Attuale legge elettorale:

    La legge nº 270 del 21 dicembre 2005 è l'attuale legge elettorale italiana. È stata scritta principalmente dal Ministro Roberto Calderoli, definita dallo stesso in un'intervista «una porcata»[1] e denominata proprio per questo Porcellum dal politologo Giovanni Sartori. Sostituì le leggi 276 e 277 del 1993 (c.d. Mattarellum), introducendo un sistema radicalmente differente. Fu approvata con i voti della maggioranza parlamentare (principalmente Forza Italia, Alleanza Nazionale, Unione dei Democratici Cristiani, Lega Nord), senza il consenso dell'opposizione (principalmente Italia dei Valori, Democratici di Sinistra, Margherita, Rifondazione comunista), che l'ha duramente criticata e contrastata.[2] Ha modificato il precedente meccanismo misto, per 3/4 a ripartizione maggioritaria dei seggi, in favore di un sistema proporzionale corretto, a coalizione, con premio di maggioranza ed elezione di più parlamentari contemporaneamente in collegi estesi, senza possibilità di indicare preferenze.

    Punti salienti della legge sono:

    * Abolizione dei collegi uninominali: l'elettore precedentemente poteva votare su due schede per la Camera dei Deputati e una scheda per il Senato, mentre la parte proporzionale alla Camera veniva espressa con la seconda scheda, dando la possibilità di scegliere una lista, al Senato si procedeva a un recupero su base regionale fra i non eletti all'uninominale.

    * Liste bloccate: con l'attuale sistema, replicante quello in vigore per la quota proporzionale prevista dal precedente Mattarellum, l'elettore si limita a votare solo per delle liste di candidati, senza la possibilità, come si verifica tuttora per le elezioni europee, regionali e comunali, d'indicare preferenze. L'elezione dei parlamentari dipende quindi completamente dalle scelte e dalle graduatorie stabilite dai partiti.

    * Premio di maggioranza: viene garantito un minimo di 340 seggi alla Camera dei Deputati alla coalizione che ottiene la maggioranza relativa dei voti. Da notare che 12 seggi, assegnati alla "circoscrizione Estero", sono contemplati a parte, come anche il seggio della Valle d'Aosta. I voti della Valle d'Aosta[3] e degli italiani all'estero non sono calcolati nemmeno nella determinazione della coalizione vincente. Per quanto concerne il Senato, il premio di maggioranza è invece garantito su base regionale[4], in modo da assicurare alla coalizione vincente in una determinata regione almeno il 55% dei seggi ad essa assegnati.

    * Programma elettorale e capo della forza politica: la legge prevede l'obbligo, contestualmente alla presentazione dei simboli elettorali, per ciascuna forza politica di depositare il proprio programma e di indicare il proprio capo.

    * Coalizioni: la legge prevede la possibilità di apparentamento reciproco fra più liste, raggruppate così in coalizioni. Il programma ed il capo della forza politica, in caso di coalizione, devono essere unici: in questo caso viene assunta la denominazione di Capo della coalizione. Egli tecnicamente non è candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, poiché spetta al Presidente della Repubblica la nomina a quell'incarico.

    * Soglie di sbarramento: per ottenere seggi alla Camera, ogni coalizione deve ottenere almeno il 10% dei voti nazionali; per quanto concerne le liste non collegate la soglia minima viene ridotta al 4%. La stessa soglia viene applicata alle liste collegate ad una coalizione che non ha superato lo sbarramento. Le liste collegate ad una coalizione che abbia superato la soglia prescritta, partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 2% dei voti, o se rappresentano la maggiore delle forze al di sotto di questa soglia all'interno della stessa (il cosiddetto miglior perdente). Al Senato le soglie di sbarramento (da superare a livello regionale) sono pari al 20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate, 8% per le liste non coalizzate e per le liste che si sono presentate in coalizioni che non abbiano conseguito il 20%. Questo metodo ricorda quello della legge elettorale usata in Toscana, che prevede simili sbarramenti.

    * Minoranze linguistiche: le liste delle minoranze linguistiche riconosciute coalizzate o non, potranno comunque accedere al riparto dei seggi per la Camera dei Deputati ottenendo almeno il 20% dei voti nella circoscrizione in cui concorrono. Come già descritto, per il Senato della Repubblica è stato previsto che 6 dei 7 seggi spettanti al Trentino-Alto Adige siano assegnati tramite collegi uninominali, mantenendo in quest'unica Regione il meccanismo previsto dal previgente Mattarellum.

    La legge ha introdotto la novità delle circoscrizioni estere, che permettono di eleggere 12 seggi alla Camera dei Deputati (6 in Europa, 3 in America Meridionale, 2 in America Settentrionale e Centrale, 1 in Africa, Asia, Oceania e Antartide) e 6 seggi al Senato della Repubblica (2 in Europa, 2 in America Meridionale, 1 in America Settentrionale e Centrale e 1 in Africa, Asia, Oceania e Antartide).

    Schema logico

    I passaggi logici in base al quale la legge in oggetto assegna i 617 seggi in palio alla Camera dei Deputati per il Collegio unico nazionale sono quelli di seguito riportati[5]:

    1. si determinano i voti validi, assommando le schede votate depurate da quelle bianche e nulle;
    2. si determinano le coalizioni che abbiano superato la soglia del 10% dei voti validi;
    3. tra le liste che non facciano parte di coalizioni che rispettino il punto 2, si determinano quelle che abbiano superato la soglia del 4% dei voti validi;
    4. tra le liste che non facciano parte di coalizioni che rispettino il punto 2, e che si siano presentate unicamente in Trentino-Alto Adige o unicamente in Friuli-Venezia Giulia, si individuano quelle che abbiano superato il 20% dei voti nella propria Regione;
    5. tutti i voti espressi per liste che non rispettino nessuna delle clausole previste al punto 2 o al 3 o al 4, sono definitivamente eliminati in quanto voti inefficaci;
    6. si procede ad una ripartizione virtuale dei seggi utilizzando il metodo del quoziente
    7. se in base al conteggio di cui al punto 6, la coalizione più votata si è vista attribuire almeno 340 seggi, il calcolo virtuale effettuato diviene reale e definitivo;
    8. se in base al conteggio di cui al punto 6, la coalizione più votata non ha raggiunto la soglia di 340 seggi, questi le vengono assegnati d'ufficio;
    9. nel caso di cui al punto 8, si procede al ricalcolo reale e definitivo dei seggi attribuiti alle minoranze, procedendo nella stessa maniera di cui al punto 6
    10. si procede quindi alla suddivisione interna dei seggi attribuiti alla coalizione di maggioranza e a quelle di minoranza, assegnandoli alle singole liste componenti. A tal fine, vengono considerate unicamente le liste che abbiano ottenuto il 2% dei voti validi di cui al punto 1, oppure che siano, all'interno di ciascuna coalizione, la lista più votata fra quelle che non abbiano raggiunto il 2%, oppure che abbiano superato il 20% dei voti in Trentino-Alto Adige o in Friuli-Venezia Giulia, se si sono presentate unicamente in una di quelle due Regioni;
    11. per l'individuazione dei seggi da attribuire alle liste che abbiano rispettato almeno una delle clausole di sbarramento di cui al punto 10, si procede in modo simile al meccanismo di cui al punto 6,
    12. la distribuzione dei 617 seggi della Camera fra le singole liste è ora definitiva. La legge suddivide i seggi guadagnati da ogni lista fra le circoscrizioni, in proporzione ai voti ottenuti da ogni lista locale.

    Ai 617 seggi così assegnati, si unisce quello uninominale attribuito alla Valle d'Aosta, e i 12 seggi appannaggio dei cittadini italiani all'estero, suddivisi col metodo proporzionale e possibilità di voto di preferenza. La composizione della Camera dei Deputati è così delineata.

    Per quanto riguarda il Senato, la ripartizione avviene a livello regionale con uno schema del tutto simile a quello previsto per la Camera. Rispetto al meccanismo sopra illustrato e relativo a Montecitorio, quello individuante la composizione di Palazzo Madama si discosta nei seguenti punti:

    * il conteggio dei voti è effettuato per ogni singola Regione, e nessuna valenza ha la sommatoria nazionale dei voti delle liste politiche;
    * la soglia di cui al punto 2 è elevata al 20% dei voti validi;
    * la soglia di cui al punto 3 è elevata all'8% dei voti validi;
    * la suddivisione dei seggi avviene in base al numero di scranni, costituzionalmente immodificabile, assegnato a ciascuna Regione, mentre il premio di maggioranza regionale è fissato al 55% dei seggi;
    * la soglia di sbarramento di cui al punto 10 diviene unica ed individuata nel 3% dei voti validi.



    Effetti particolari

    Nelle elezioni politiche del 2006 si erano schierate 2 coalizioni che avevano spartito tutti i voti quasi ugualmente, ottenendo una maggioranza di Governo veramente pareggiata all'opposizione. Nelle elezioni politiche 2008, invece, a causa anche della deflagrazione della coalizione L'Ulivo creata da Romano Prodi, e a causa della scelta dell'UDC e del partito La Destra di staccarsi dalla coalizione Lega Nord-PDL c'è stato un cambiamento radicale della configurazione politica. Oltre a due coalizioni che si spartivano l'80% dei voti, si sono presentati altri partiti che non superando le soglie di sbarramento, ora applicabili, non sono entrati in Parlamento. Gli unici Partiti politici italiani rimasti indenni dagli sbarramenti sono così quelli della coalizione Lega Nord-PDL-MPA, quelli della coalizione PD-Italia dei Valori e infine, l'UDC, riuscito ad entrare alla Camera dei Deputati con 36 seggi e al Senato della Repubblica con 3. In questo modo sono stati esclusi dalla rappresentanza parlamentare alla Camera dei Deputati più del 10% dei voti dei cittadini italiani, con valori simili al Senato.

    Il referendum

    Nel 2007 un gruppo di promotori, tra cui spiccano i nomi di Mario Segni e Giovanni Guzzetta hanno raccolto le firme necessarie per proporre un referendum, che cancellasse alcune parti della legge elettorale per modificarne il significato (in modo simile a quanto operato nel 1993 prima del Mattarellum). Inizialmente aveva ricevuto il sostegno di politici di entrambi gli schieramenti, come Gianfranco Fini e Arturo Parisi. Il cambiamento dello scenario politico ha portato, specie nel centro-sinistra, a un nuova riflessione sui referendum.

    I tre quesiti del referendum sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale, ma la votazione è stata rimandata al giugno 2009 a causa della caduta del Governo Prodi II. Essi prevedevano da una parte l'abolizione del collegamento tra liste, togliendo la possibilità di collegarsi creando coalizioni: il premio di maggioranza sarebbe così andato alla lista singola che avesse raccolto più voti; d'altra parte, l'abolizione della facoltà di candidare una stessa persona in più collegi differenti avrebbe eliminato la pratica del cosiddetto "ripescaggio": la persona eletta in più collegi può scegliere in quale collegio convalidare l'elezione, in questo modo rendendo eletto anche il primo dei non eletti.

    Edited by dango - 9/4/2010, 18:59
     
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